Accordo›Titolo VII
Art. 30
Applicazione dell'Accordo
In vigore dal 22 nov 2016
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, in particolare per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le autorità competenti delle Parti di cui all' del presente Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi.
2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per l'attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi di comunicazioni, le autorità competenti di cui all' potranno designare eventuali ulteriori punti di contatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-30