Accordo›Titolo VI
Art. 25
Protezione, assistenza e rapporti di servizio
In vigore dal 22 nov 2016
1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.
2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-25