AccordoTitolo VI

Art. 24

Responsabilità

In vigore dal 22 nov 2016
1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di una Parte operano nel territorio dell'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano. 2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1, provvede a risarcire tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-24

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