Accordo›Titolo IV
Art. 19
Pattugliamento misto
In vigore dal 22 nov 2016
1. Fatti salvi i casi di cui all', nella zona di frontiera comune definita all', gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste.
2. Gli agenti operanti sul territorio dell'altra Parte offrono assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.
3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni.
4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al presente articolo e a definirne le modalità operative sono:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno e le direzioni regionali di Polizia delle Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-19