Accordo›Titolo III
Art. 15
Centri comuni
In vigore dal 22 nov 2016
1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la costituzione di Centri comuni per agevolare lo scambio di informazioni e supportare le rispettive autorità competenti, attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il numero e la sede dei Centri comuni, nonché i dettagli della collaborazione e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati nell'ambito degli stessi accordi bilaterali.
2. I Centri comuni contribuiscono in particolare:
al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza nella zona di frontiera;
alle attività preparatorie e necessarie alla consegna di persone in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti;
alla preparazione e alla assistenza delle osservazioni e degli inseguimenti nella zona di frontiera.
3. In tali Centri gli agenti delle autorità competenti delle due Parti possono:
collaborare e scambiarsi le informazioni;
fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il funzionamento della cooperazione transfrontaliera di Polizia;
scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.
4. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni acquisite presso i Centri comuni saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, attraverso protocolli esecutivi tra le autorità competenti delle Parti.
5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti al potere disciplinare e gerarchico dei rispettivi servizi di appartenenza.
Storico versioni
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