Accordo›Titolo III
Art. 14
Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza
In vigore dal 22 nov 2016
1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorità competenti delle Parti di cui all' del presente Accordo possono costituire gruppi congiunti, con compiti di consulenza, assistenza, analisi e ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale.
2. Le autorità competenti delle Parti di cui all' del presente Accordo possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-14