Accordo›Titolo II
Art. 9
Esecuzione delle richieste
In vigore dal 22 nov 2016
1. L'autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L'autorità richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'autorità richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata comunicazione all'autorità richiedente e ad inoltrare l'istanza all'autorità competente.
4. L'autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
5. L'autorità richiesta informa al più presto l'autorità richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-9