AccordoTitolo II

Art. 10

Assistenza spontanea

In vigore dal 22 nov 2016
Le autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora si abbia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-10

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