Accordo›Titolo I
Art. 3
Definizione
In vigore dal 22 nov 2016
Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-3