AccordoTitolo I

Art. 3

Definizione

In vigore dal 22 nov 2016
Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-3

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Definizione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo