Accordo

Art. 52

Rinunce

In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-52

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Rinunce (Art. 52 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo