Accordo

Art. 54

Interpretazione

In vigore dal 24 giu 2016
Ogni divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalità, tale membro può farsi rappresentare direttamente nel Consiglio per la durata dell'esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell'attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-54

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