Accordo

Art. 57

Firma e deposito

In vigore dal 24 giu 2016
Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015. Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Firma e deposito (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo