Accordo
Art. 55
Arbitrato
In vigore dal 24 giu 2016
Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorità eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.
Storico versioni
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