Accordo

Art. 50

Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti

In vigore dal 24 giu 2016
I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca: i) godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunità, e beneficiano dell'inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali; ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono nè cittadini nè soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunità concernenti restrizioni all'immigrazione, formalità di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonché delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e iii) beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-50

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Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti (Art. 50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo