Accordo

Art. 49

Privilegi in materia di comunicazioni

In vigore dal 24 giu 2016
Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo