Accordo

Art. 47

Immunità del patrimonio e degli archivi

In vigore dal 24 giu 2016
Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprietà in forza di un atto legislativo o amministrativo. Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-47

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Immunità del patrimonio e degli archivi (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo