Accordo
Art. 51
Esenzioni tributarie
In vigore dal 24 giu 2016
La Banca, il suo patrimonio, proprietà, redditi nonché operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da ogni forma di tributo e da ogni dazio doganale. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente pagamento, ritenuta o riscossione di tributi o diritti.
Nessuna imposta è riscossa su o rispetto a salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri funzionari e dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di imposizione sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai propri cittadini o soggetti nazionali di altro tipo.
Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, nè sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure
ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è il luogo o la valuta di emissione o pagamento o è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.
Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, nè sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure
ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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