Accordo
Art. 56
Approvazione tacita
In vigore dal 24 giu 2016
Ogni qualvolta è richiesta l'approvazione di un membro affinché la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall' paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-56