Accordo
Art. 59
Entrata in vigore
In vigore dal 24 giu 2016
Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all'Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta per cento del totale delle sottoscrizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-59