Art. 3

Quota di partecipazione

In vigore dal 24 giu 2016
1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare. 2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all', comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell', paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-rd-3

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Quota di partecipazione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo