Accordo

Art. 33

Canali di comunicazione; depositari

In vigore dal 24 giu 2016
Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo. Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire il proprio patrimonio nella valuta del summenzionato membro, come pure altre attività patrimoniali della Banca. La Banca può detenere le sue attività patrimoniali presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-33

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Canali di comunicazione; depositari (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo