Accordo
Art. 29
Presidente
In vigore dal 24 giu 2016
Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere nè Governatore nè Amministratore, nè loro supplente.
Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'.
a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.
Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo.
Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.
Storico versioni
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