Accordo

Art. 30

Dirigenti e dipendenti della Banca

In vigore dal 24 giu 2016
Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni. Il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1. Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, previa assicurazione del rispetto dei massimi standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente presta la dovuta attenzione all'assunzione di personale su una base geografico-regionale la più estesa possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dirigenti e dipendenti della Banca (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo