Accordo

Art. 26

Consiglio di amministrazione: poteri

In vigore dal 24 giu 2016
Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente: i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori; ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca; iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l' paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente; iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità; v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca; vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-26

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Consiglio di amministrazione: poteri (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo