Accordo
Art. 26
Consiglio di amministrazione: poteri
In vigore dal 24 giu 2016
Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:
i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;
ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;
iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l' paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;
iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità;
v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;
vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e
vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-26