Accordo

Art. 11

Beneficiari e modalità operative

In vigore dal 24 giu 2016
a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione. b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l': i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario. La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi: i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi; ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa; iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico; iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego; v) fornendo assistenza tecnica secondo l'; o vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-11

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