Accordo
Art. 11
Beneficiari e modalità operative
In vigore dal 24 giu 2016
a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l': i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;
iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico;
iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
v) fornendo assistenza tecnica secondo l'; o
vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-11