Accordo
Art. 15
Assistenza tecnica
In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-15