Accordo
Art. 16
Poteri generali
In vigore dal 24 giu 2016
Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:
1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili;
2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;
3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;
4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;
5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;
6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sarà così specificato;
7. può istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;
8. può istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l', filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;
9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-16