Accordo

Art. 16

Poteri generali

In vigore dal 24 giu 2016
Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca: 1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili; 2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito; 3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita; 4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione; 5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni; 6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sarà così specificato; 7. può istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori; 8. può istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l', filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca; 9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-16

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Poteri generali (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo