Accordo

Art. 19

Valute

In vigore dal 24 giu 2016
I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca. Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-19

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