Accordo
Art. 19
Valute
In vigore dal 24 giu 2016
I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.
Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-19