Accordo
Art. 22
Consiglio dei Governatori: composizione
In vigore dal 24 giu 2016
Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.
In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore.
I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-22