Accordo

Art. 22

Consiglio dei Governatori: composizione

In vigore dal 24 giu 2016
Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore. In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore. I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-22

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Consiglio dei Governatori: composizione (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo