Accordo
Art. 27
Consiglio di amministrazione: procedura
In vigore dal 24 giu 2016
Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a Maggioranza Super secondo l'. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre Amministratori.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri.
Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare.
Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su una questione senza convocare una riunione.
Storico versioni
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