Accordo

Art. 31

Carattere internazionale della Banca

In vigore dal 24 giu 2016
La Banca non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o modificare il suo scopo o le sue funzioni. La Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro nè si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell'intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca. Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità. Ogni membro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-31

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Carattere internazionale della Banca (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo