Accordo

Art. 36

Rimandi

In vigore dal 24 giu 2016
Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti. Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all'altro sesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rimandi (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo