Accordo
Art. 40
Sospensione temporanea delle operazioni
In vigore dal 24 giu 2016
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all' paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilità di decidere in proposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-40