Accordo

Art. 40

Sospensione temporanea delle operazioni

In vigore dal 24 giu 2016
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all' paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilità di decidere in proposito.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-40

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Sospensione temporanea delle operazioni (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo