Accordo
Art. 35
Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali
In vigore dal 24 giu 2016
Cooperazione con membri
e organizzazioni internazionali
La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca.
Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-35