Accordo

Art. 35

Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

In vigore dal 24 giu 2016
Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca. Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.
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Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo