Accordo
Art. 38
Sospensione
In vigore dal 24 giu 2016
Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'.
Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l', di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti.
Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-38