Accordo

Art. 41

Cessazione delle operazioni

In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'. Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo