Accordo
Art. 41
Cessazione delle operazioni
In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'.
Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-41