Art. 41 · Cessazione delle operazioni
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Art. 41

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Cessazione delle operazioni

In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'. Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.
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