Accordo

Art. 44

Scopo del presente capitolo

In vigore dal 24 giu 2016
Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo. Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-44

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Scopo del presente capitolo (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo