Accordo
Art. 44
Scopo del presente capitolo
In vigore dal 24 giu 2016
Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo.
Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-44