Accordo
Art. 7
Condizioni_applicabili alle azioni
In vigore dal 24 giu 2016
Condizioni applicabili alle azioni
Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l', di emetterle ad altre condizioni.
Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno nè gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.
La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.
Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-7