Accordo

Art. 8

Risorse ordinarie

In vigore dal 24 giu 2016
Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende: i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'; ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all' paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all' paragrafo 3; iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l' paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse; iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all' paragrafo 3; e v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-8

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