Accordo

Art. 3

Membri

In vigore dal 24 giu 2016
La partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo. a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l' paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali. b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all' hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all' paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione. I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l' possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'. Se un candidato non è un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-3

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