Accordo

Art. 2

Funzioni

In vigore dal 24 giu 2016
Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni: i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi; ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione; iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-2

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