Art. 52 · Rinunce
Accordo

Art. 52

52 / 60

Rinunce

In vigore dal 24 giu 2016
La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110#art-a-52