Accordo›Titolo VI
Art. 34
Cooperazione in materia di residuati bellici
In vigore dal 30 apr 2016
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:
a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;
b) la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-34