AccordoTitolo VI

Art. 34

Cooperazione in materia di residuati bellici

In vigore dal 30 apr 2016
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite: a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni; b) la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-34

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Cooperazione in materia di residuati bellici (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo