Accordo›Titolo VI
Art. 33
Cooperazione in materia di parità di genere
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parità di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali.
2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:
a) garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere;
b) consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parità di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne.
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