Accordo›Titolo VI
Art. 35
Cooperazione in materia di diritti umani
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito.
Sarà fornita un'assistenza tecnica a tal fine.
2. La cooperazione può comprendere:
a) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
b) il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
c) il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;
d) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Storico versioni
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