Accordo›Titolo VI
Art. 38
Cultura
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversità, finalizzata ad approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità culturale. In tal senso, le parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale nonché tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, affinché, agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica di tale convenzione da parte di altri Stati.
Storico versioni
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