AccordoTitolo VI

Art. 36

Riforma della pubblica amministrazione

In vigore dal 30 apr 2016
Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro: a) migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento; b) rendendo più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi; c) migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilità, conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti; d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale; e) potenziando la capacità di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione); f) potenziando la capacità dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge; g) riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative; h) potenziando la capacità di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riforma della pubblica amministrazione (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo