Accordo›Titolo VI
Art. 32
Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale
In vigore dal 30 apr 2016
Agricoltura, foreste, allevamento,
pesca e sviluppo rurale
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, in particolare nei seguenti ambiti:
a) politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;
b) facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;
c) politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
e) benessere degli animali;
f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);
i) ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;
j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali;
k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi.
2. Le parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in questo settore.
Storico versioni
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