AccordoTitolo VI

Art. 32

Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale

In vigore dal 30 apr 2016
Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale 1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, in particolare nei seguenti ambiti: a) politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale; b) facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati; c) politica di sviluppo nelle zone rurali; d) politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo); e) benessere degli animali; f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie; g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA); i) ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici; j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali; k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi. 2. Le parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in questo settore.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-32

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Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale (Art. 32 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo