Accordo›Titolo VI
Art. 29
Sanità
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di cooperare nel settore della sanità al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria.
2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:
a) programmi di potenziamento del settore della sanità, intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;
b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;
c) accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale;
d) le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all';
e) lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;
f) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie.
3. Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacità e l'assistenza tecnica in questo ambito.
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